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L’intensificarsi delle relazioni commerciali internazionali e la necessità di gestire la produzione secondo le nuove regole del “just-in-time” impongono all’impresa una crescente attenzione al settore della movimentazione della merce.
L’attenta programmazione dell’approvvigionamento delle materie prime e della fornitura dei beni, oltre a garantire all’azienda un servizio migliore, in termini di costi e celerità, le attribuisce dei vantaggi finanziari, derivanti dalla riduzione delle scorte di magazzino e dal conseguente smobilizzo di capitali.
Un corretto management del trasporto implica una scelta dell’operatore attenta e correlata alle esigenze del prodotto.
Nello scenario imprenditoriale dell’offerta di trasporto compaiono spesso delle non meglio precisate figure, la cui qualifica professionale non risulta chiara e delineata.
Le tipologie professionali che è opportuno delineare sono quelle che potremmo definire “classiche” del trasporto: il vettore e lo spedizioniere.
Sorge dunque la necessità di evidenziare in modo univoco le caratteristiche, le funzioni e le responsabilità di questi operatori del settore.
Il vettore è il soggetto che, in forza di un contratto di trasporto, si obbliga, a trasferire cose da un luogo a un altro, impegnandosi a custodirle e conservarle sino alla consegna, assumendo in tal modo anche la qualifica e i doveri del depositario.
Lo spedizioniere invece, è il soggetto che in forza di un mandato, definito contratto di spedizione, si assume l’obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compierne le relative operazioni accessorie.
Il vettore è tenuto al trasporto della cosa secondo le direttive del mittente, pertanto la sua obbligazione viene definita di risultato.
Di contro lo spedizioniere è tenuto a concludere il miglior contratto per il mittente ma non è responsabile dei risultati ottenuti: la sua obbligazione viene pertanto definita di mezzi.
In caso di perdita o avaria della merce da consegnare i criteri di responsabilità e dell’onere della prova ripartiti in capo alle parti operano in modo differente a seconda che l’operatore sia un vettore o uno spedizioniere.
Il vettore, infatti, al fine di liberarsi dalla responsabilità, dovrà provare la sua estraneità ai fatti; in caso contrario sarà ritenuto responsabile. Al mittente spetterà invece provare esclusivamente l’esistenza del contratto di trasporto ed il danno subito.
Nel contratto di spedizione opera invece un inversione dell’onere della prova: sarà il mittente a dover provare la colpa dello spedizioniere, cosa non sempre agevole, in quanto ciò presuppone una conoscenza tecnica in ordine agli obblighi di quest’ultimo che solitamente non possiede. Nel caso in cui il mittente non riesca a provare tale responsabilità dovrà sopportare i danni provocati dalla perdita o avaria.
La scelta mirata dell’operatore del trasporto, dunque, rappresenta uno degli elementi da valutare nella ideazione e gestione di una strategia vincente che conferisce all’azienda un vantaggio competitivo.
Una valutazione attenta si rivela vantaggiosa anche nell’eventualità di un contenzioso, come sopra evidenziato, infatti in presenza di vettore o spedizioniere il comportamento processuale dell’azienda dovrà essere differente.
L’azienda, nella scelta del soggetto cui affidare la movimentazione del proprio prodotto, dovrà valutare tutti gli elementi caratterizzanti l’operatore, al fine di individuare la tipologia contrattuale che meglio soddisfa le proprie esigenze.
Nell’ipotesi di contratto concluso con il vettore l’azienda sarà infatti esonerata dalla prova della responsabilità, mentre, ove la controparte sia uno spedizioniere l’azienda avrà la possibilità di preparare per tempo i documenti necessari.
Dedalo Pignatone*
*consulente
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