Recupero crediti nell'Ue: decide il giudice dello Stato del compratore |
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| domenica 27 dicembre 2009 | |
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Il recente intervento della Suprema Corte in tema di giurisdizione rappresenta l’ennesima doccia fredda per l’esportatore italiano in ambito comunitario. L’ordinanza non può che destare malumori tra gli imprenditori impegnati nel concludere affari e poco interessati alle schermaglie giuridiche. Il caso in questione può essere facilmente ricostruito: l’impresa straniera ordina a quella italiana merci per un corrispettivo di tutto rispetto La Suprema Corte afferma testualmente: «Indipendentemente dallo Stato in cui il vettore abbia preso in consegna i beni oggetto di un contratto di compravendita internazionale, ogni controversia sull’esecuzione del relativo contratto - inclusa quella per il pagamento delle merci - dovrà proporsi innanzi al giudice dello Stato nel cui territorio è avvenuta la consegna finale dei beni. Ciò in quanto la disponibilità materiale è l’unica che rileva ai fini dell’individuazione della giurisdizione (con conseguente irrilevanza della giuridica disponibilità della merce presso l’acquirente sin dal momento della presa ad opera del vettore)». Messo alle corde dalla propria giurisprudenza, l’italico esportatore attivo in ambito comunitario si vedrà dunque costretto a metter mano ai propri contratti, cercando di esplicitare un luogo di consegna o un foro competente il più delle volte indigesto alla controparte. Ed è questo, probabilmente, l’unico consiglio pratico in risposta alla severa ordinanza di cui si discute, anche se un simile consiglio non sempre è di facile attuazione. Competenza giurisdizionale in ambito Ue Come si sia giunti a un simile risultato, è un dato prettamente tecnico, e, in quanto tale, difficilmente riassumibile in modo chiaro e lineare. Questa regola ammette, tuttavia, una deroga in virtù dell’articolo 5 dello stesso Regolamento. Secondo tale articolo, in caso di compravendita di beni, è infatti possibile citare un soggetto comunitario anche davanti al giudice del luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto. Premesso che quest’ultima norma ha destato più dubbi che certezze, si è aperto un serrato dibattito circa la puntuale definizione di “luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto”. Un’imponente giurisprudenza stratificatasi nel tempo ha chiarito che l’inciso in questione può intendersi in un duplice senso. Sul punto, nell’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione ci rammenta infatti che il luogo di consegna può intendersi: secondo un’accezione giuridica 2. Questa tesi non è stata, tuttavia, condivisa da vari Tribunali italiani, che hanno elaborato un’interpretazione economica e fattuale di luogo di consegna. L’ordinanza in commento segna quindi la prevalenza di quest’ultima interpretazione, con annessa sconfitta dei nostri esportatori delle cui cause, in assenza di diverso accordo fra le parti, dovrebbero d’ora in poi occuparsi le straniere giurisdizioni. Roberto Salini Articolo letto 306 volteCondividi contenuto
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Con ordinanza n. 21191 del 5 ottobre 2009, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito il principio secondo cui, in caso di vendita in uno Stato membro dell’UE, qualora il compratore non dovesse pagare il prezzo, salvo diverso accordo fra le parti, l’esportatore italiano per recuperare il proprio credito deve rivolgersi al giudice dello Stato del compratore.
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