Iva, ancora confusione: manca il decreto legislativo di attuazione |
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| domenica 24 gennaio 2010 | |
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Parliamo di “presunta” entrata in vigore perché manca il decreto legislativo di attuazione della direttiva comunitaria 2008/8/CE che introduce appunto nel nostro ordinamento il nuovo sistema IVA, il cosiddetto “VAT Package” valido in tutti gli Stati membri. L’Italia non si è limitata a “recepire” le norme comunitarie, ma ha anche “introdotto” importanti novità ampliando la portata innovativa della riforma. Con la circolare N. 58 del 31 dicembre 2009 l’Agenzia delle Entrate ha cercato di affermare che “…le norme comunitarie …costituiscono di fatto un superamento delle vigenti disposizioni nazionali…” dimenticandosi che alcune “innovazioni” introdotte non sono contenute in alcuna norma comunitaria. Le novità della Riforma IVA 1. Modifica della regola generale del luogo di tassazione dei servizi resi a soggetti dotati di partita IVA: si passa dal criterio della tassazione nello Stato del prestatore al criterio di tassazione nello Stato del committente (cliente). Diversamente, per le prestazioni rese a soggetti privati è confermata, quale regola generale, quella della tassazione nello Stato del prestatore. 2. Conferma delle deroghe già esistenti riguardanti: le prestazioni di servizi relativi a immobili 4. Ampliamento della definizione di soggetto passivo ai fini della individuazione della territorialità delle prestazioni di servizi, in base alla quale sono considerati tali anche: gli enti non commerciali (di cui all’art. 4, comma 4, DPR n. 633/72) anche quando agiscono nell’ambito dell’attività istituzionale 6. Depotenziamento del rappresentante fiscale o identificazione diretta per gli operatori stranieri che operano nel nostro territorio, con la conseguente crescita del credito IVA. 7. Estensione dei modelli Intrastat ai servizi sia resi che ricevuti: obblighi mensili o trimestrali anche per le prestazioni di servizi. 8. Nuove modalità di rimborso IVA per non residenti: procedura più semplice, veloce e domiciliata nel paese di residenza del richiedente. Come comportarsi? Le norme contenute nelle direttive comunitarie si possono anche considerare come recepite. L’Agenzia delle Entrate con la circolare N. 58 del 31 dicembre 2009 ha ricordato che: “… considerato che alcune delle disposizioni contenute nella Direttiva Servizi risultano sufficientemente dettagliate e tali da consentirne la diretta applicazione almeno per ciò che riguarda le regole generali, nelle more dell'adozione del formale provvedimento di recepimento delle norme comunitarie nell'ordinamento interno, si forniscono… istruzioni operative di massima, sulla base delle norme contenute nella ripetuta direttiva che appaiono oggettivamente suscettibili di immediata applicazione. Ciò allo scopo di evitare che si verifichino fenomeni di doppia tassazione o di detassazione”. Pertanto le novità indicate nei punti da 1 a 4 sopra riportate possiamo considerarle in vigore in virtù del principio sopra evidenziato ricordando però che questo “automatismo” vale solo a favore del contribuente (azienda) e non a favore dello Stato. Resta chiaramente l’onere di indicare in sede di fatturazione la normativa comunitaria di riferimento (articoli della direttiva 8 e 112) e non quella nazionale “inesistente” giuridicamente parlando. Criticità I principali problemi sono sorti con riferimento alle nuove norme tutte italiane (nuova formulazione degli artt. 17 contenuti nella bozza di decreto legislativo del novembre scorso) con riferimento: al cosiddetto “depotenziamento” del rappresentate fiscale/identificazione diretta in Italia o Tutto questo impatta sulla gestione del credito IVA, sulle modalità di rimborso (ancora dubbie nel modi e tempi – in attesa di recepimento della direttiva 9/2008) e delle eventuali sanzioni applicabili. Non ci resta che attendere ricordando che, ad oggi, non può essere condivisa la frase secondo cui “le disposizioni della norma comunitaria sono sufficientemente dettagliate e tali da consentirne la diretta applicazione…”. Per quanto riguarda i modelli intrastat, dopo un apprezzato tentativo da parte dell’Agenzia delle Dogane di spiegare i possibili “nuovi modelli” relativi ai servizi INTRA1-quater per i servizi resi, INTRA2-quater per i servizi ricevuti e INTRA-quinquies per le rettifiche ai servizi, si è piombati nel buio più completo per quanto riguarda: l’effettiva entrata in vigore Gian Luca Giussani Articolo letto 526 volteCondividi contenuto
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A quasi tre settimane dalla “presunta” entrata in vigore (1 gennaio 2010) delle nuove regole territoriali in materia IVA e dei relativi adempimenti (intrastat, rappresentante fiscale, identificazione diretta,…) cerchiamo di fare il punto della situazione.
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