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Iva, ancora confusione: manca il decreto legislativo di attuazione

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domenica 24 gennaio 2010

A quasi tre settimane dalla “presunta” entrata in vigore (1 gennaio 2010) delle nuove regole territoriali in materia IVA e dei relativi adempimenti (intrastat, rappresentante fiscale, identificazione diretta,…) cerchiamo di fare il punto della situazione.

Parliamo di “presunta” entrata in vigore perché manca il decreto legislativo di attuazione della direttiva comunitaria 2008/8/CE che introduce appunto nel nostro ordinamento il nuovo sistema IVA, il cosiddetto “VAT Package” valido in tutti gli Stati membri.

L’Italia non si è limitata a “recepire” le norme comunitarie, ma ha anche “introdotto” importanti novità ampliando la portata innovativa della riforma. Con la circolare N. 58 del 31 dicembre 2009 l’Agenzia delle Entrate ha cercato di affermare che “…le norme comunitarie …costituiscono di fatto un superamento delle vigenti disposizioni nazionali…” dimenticandosi che alcune “innovazioni” introdotte non sono contenute in alcuna norma comunitaria.

Le novità della Riforma IVA

1. Modifica della regola generale del luogo di tassazione dei servizi resi a soggetti dotati di partita IVA: si passa dal criterio della tassazione nello Stato del prestatore al criterio di tassazione nello Stato del committente (cliente). Diversamente, per le prestazioni rese a soggetti privati è confermata, quale regola generale, quella della tassazione nello Stato del prestatore.

2. Conferma delle deroghe già esistenti riguardanti:

le prestazioni di servizi relativi a immobili
le prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili
le prestazioni di trasporto passeggeri
i servizi resi a soggetti privati, nell’ambito dei servizi di intermediazione, trasporto di beni, relativi a beni mobili materiali, di telecomunicazione, teleradiodiffusione e servizi resi tramite mezzi elettronici.
3. Introduzione di nuove deroghe per le prestazioni rese sia a soggetti passivi che a soggetti privati, con riferimento alle prestazioni di ristorazione e catering, nonché alla locazione a breve termine di mezzi di trasporto.

4. Ampliamento della definizione di soggetto passivo ai fini della individuazione della territorialità delle prestazioni di servizi, in base alla quale sono considerati tali anche:

gli enti non commerciali (di cui all’art. 4, comma 4, DPR n. 633/72) anche quando agiscono nell’ambito dell’attività istituzionale
gli enti che non svolgono alcuna attività commerciale, ma che risultano già identificati ai fini IVA.
5. Applicazione generalizzata del meccanismo dell’inversione contabile ovvero del “reverse charge”: il committente nazionale soggetto passivo provvede agli obblighi contabili e di assolvimento dell’imposta per le prestazioni di servizi a lui rese, da un soggetto passivo non residente, e territorialmente rilevanti in Italia.

6. Depotenziamento del rappresentante fiscale o identificazione diretta per gli operatori stranieri che operano nel nostro territorio, con la conseguente crescita del credito IVA.

7. Estensione dei modelli Intrastat ai servizi sia resi che ricevuti: obblighi mensili o trimestrali anche per le prestazioni di servizi.

8. Nuove modalità di rimborso IVA per non residenti: procedura più semplice, veloce e domiciliata nel paese di residenza del richiedente.

Come comportarsi?

Le norme contenute nelle direttive comunitarie si possono anche considerare come recepite. L’Agenzia delle Entrate con la circolare N. 58 del 31 dicembre 2009 ha ricordato che: “… considerato che alcune delle disposizioni contenute nella Direttiva Servizi risultano sufficientemente dettagliate e tali da consentirne la diretta applicazione almeno per ciò che riguarda le regole generali, nelle more dell'adozione del formale provvedimento di recepimento delle norme comunitarie nell'ordinamento interno, si forniscono… istruzioni operative di massima, sulla base delle norme contenute nella ripetuta direttiva che appaiono oggettivamente suscettibili di immediata applicazione. Ciò allo scopo di evitare che si verifichino fenomeni di doppia tassazione o di detassazione”.

Pertanto le novità indicate nei punti da 1 a 4 sopra riportate possiamo considerarle in vigore in virtù del principio sopra evidenziato ricordando però che questo “automatismo” vale solo a favore del contribuente (azienda) e non a favore dello Stato. Resta chiaramente l’onere di indicare in sede di fatturazione la normativa comunitaria di riferimento (articoli della direttiva 8 e 112) e non quella nazionale “inesistente” giuridicamente parlando.

Criticità

I principali problemi sono sorti con riferimento alle nuove norme tutte italiane (nuova formulazione degli artt. 17 contenuti nella bozza di decreto legislativo del novembre scorso) con riferimento:

al cosiddetto “depotenziamento” del rappresentate fiscale/identificazione diretta in Italia o
potenziamento del concetto del “reverse charge”.
Si è aperto un importante vuoto normativo con riferimento alla gestione delle operazioni imponibili IVA nel nostro paese svolte direttamente da operatori non residenti anche attraverso la gestione di depositi, magazzini e altre strutture non configurabili come stabili organizzazioni.

Tutto questo impatta sulla gestione del credito IVA, sulle modalità di rimborso (ancora dubbie nel modi e tempi – in attesa di recepimento della direttiva 9/2008) e delle eventuali sanzioni applicabili.

Non ci resta che attendere ricordando che, ad oggi, non può essere condivisa la frase secondo cui “le disposizioni della norma comunitaria sono sufficientemente dettagliate e tali da consentirne la diretta applicazione…”.

Per quanto riguarda i modelli intrastat, dopo un apprezzato tentativo da parte dell’Agenzia delle Dogane di spiegare i possibili “nuovi modelli” relativi ai servizi INTRA1-quater per i servizi resi, INTRA2-quater per i servizi ricevuti e INTRA-quinquies per le rettifiche ai servizi, si è piombati nel buio più completo per quanto riguarda:

l’effettiva entrata in vigore
l’effettiva impostazione dei nuovi modelli
l’Agenzia di riferimento (si discute anche di un coinvolgimento diretto dell’Agenzia delle Entrate e non delle Dogane).
Non ci resta che attendere con poche certezze, tanti dubbi e conseguenti costi.

Gian Luca Giussani


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